Arera ha presentato nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori le novità che riguardano i contratti luce e gas in vigore dal 1 gennaio 2025, a seguito della delibera 395/2024/R/com che implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022.
Tali novità vanno a rafforzare le garanzie per i consumatori sia nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali o via telefono per la sottoscrizione di una nuova offerta, sia nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.
Vediamo nel dettaglio i cambiamenti più rilevanti.
- Per i contratti firmati fuori dai negozi o a distanza, se disponibili, i venditori sono obbligati a fornire ai clienti le relative comunicazioni su documenti cartacei o elettronici.
- Se il contratto viene concluso per telefono, sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto una copia scritta con tutte le condizioni, inviata su carta o in un formato digitale sicuro. Solo dopo questa conferma, il contratto sarà valido.
- Per i contratti firmati durante visite non richieste (come il “porta a porta”) o durante eventi promozionali organizzati dai venditori, il periodo di ripensamento è stato esteso da 14 a 30 giorni, offrendo ai clienti più tempo per cambiare idea.
- Un altro aspetto importante riguarda le comunicazioni sulle modifiche contrattuali, come variazioni dei termini o rinnovi automatici. Queste informazioni dovranno essere inviate su un supporto approvato dal cliente e rispettare regole precise. Ad esempio, le notifiche di variazione devono essere separate da altri tipi di comunicazioni, come quelle pubblicitarie, e il titolo del messaggio deve essere chiaro e specifico.
- Le modifiche unilaterali e i rinnovi devono essere comunicati con almeno 3 mesi di preavviso, che può scendere a 1 mese solo se la modifica comporta una riduzione dei costi per il cliente. Se il venditore non rispetta queste tempistiche, dovrà pagare un risarcimento automatico al cliente.
- Inoltre, il rispetto delle tempistiche è regolato dagli articoli 1334 e 1335 del Codice Civile. Questi stabiliscono che un documento è considerato ricevuto quando il destinatario ne viene a conoscenza o quando arriva al suo indirizzo. In caso di dispute sul mancato invio o ricezione, sarà il venditore a dover dimostrare di aver inviato correttamente le comunicazioni.
- Infine, i venditori devono garantire che tutte le attività di telemarketing e teleselling, anche se affidate a terzi, rispettino il Codice di condotta commerciale e i diritti dei clienti, indipendentemente dai metodi o tecnologie utilizzati.
Fonte: sito web Arera