Contratti a distanza, da Arera nuove tutele dal 1 gennaio 2025

novità contratti a distanza

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Arera ha presentato nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori le novità che riguardano i contratti luce e gas in vigore dal 1 gennaio 2025, a seguito della delibera 395/2024/R/com che implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022.

Tali novità vanno a rafforzare le garanzie per i consumatori sia nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali o via telefono per la sottoscrizione di una nuova offerta, sia nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.

Vediamo nel dettaglio i cambiamenti più rilevanti.

 

  1. Per i contratti firmati fuori dai negozi o a distanza, se disponibili, i venditori sono obbligati a fornire ai clienti le relative comunicazioni su documenti cartacei o elettronici.
  2. Se il contratto viene concluso per telefono, sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto una copia scritta con tutte le condizioni, inviata su carta o in un formato digitale sicuro. Solo dopo questa conferma, il contratto sarà valido.
  3. Per i contratti firmati durante visite non richieste (come il “porta a porta”) o durante eventi promozionali organizzati dai venditori, il periodo di ripensamento è stato esteso da 14 a 30 giorni, offrendo ai clienti più tempo per cambiare idea.
  4. Un altro aspetto importante riguarda le comunicazioni sulle modifiche contrattuali, come variazioni dei termini o rinnovi automatici. Queste informazioni dovranno essere inviate su un supporto approvato dal cliente e rispettare regole precise. Ad esempio, le notifiche di variazione devono essere separate da altri tipi di comunicazioni, come quelle pubblicitarie, e il titolo del messaggio deve essere chiaro e specifico.
  5. Le modifiche unilaterali e i rinnovi devono essere comunicati con almeno 3 mesi di preavviso, che può scendere a 1 mese solo se la modifica comporta una riduzione dei costi per il cliente. Se il venditore non rispetta queste tempistiche, dovrà pagare un risarcimento automatico al cliente.
  6. Inoltre, il rispetto delle tempistiche è regolato dagli articoli 1334 e 1335 del Codice Civile. Questi stabiliscono che un documento è considerato ricevuto quando il destinatario ne viene a conoscenza o quando arriva al suo indirizzo. In caso di dispute sul mancato invio o ricezione, sarà il venditore a dover dimostrare di aver inviato correttamente le comunicazioni.
  7. Infine, i venditori devono garantire che tutte le attività di telemarketing e teleselling, anche se affidate a terzi, rispettino il Codice di condotta commerciale e i diritti dei clienti, indipendentemente dai metodi o tecnologie utilizzati.

Fonte: sito web Arera

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